02.45381170

superbonus 2023

Dal 2023 è partita la fase di transizione del Superbonus da 110 % a 90 %. Da quest’anno l’agevolazione viene depotenziata con un sistema “a scalare” che modifica uno degli strumenti più espansivi e rivoluzionari introdotti nel settore edile.

descrizione
Menù

Proroga del Superbonus fino al 31 dicembre 2025, ma con un’aliquota che si riduce nei successivi due anni, seguendo questo schema generale, con alcune eccezioni: 

  • detrazione del 90% con alcune ECCEZIONI al 100% fino al 31 dicembre 2023 ;
  • detrazione del 70% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2024;
  • detrazione del 65% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2025.

La detrazione relativa al Superbonus può essere fruita solo con la classica detrazione in fase di dichiarazione dei redditi.

cos’è il superbonus

Il Superbonus è stato introdotto con l’articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020). Si tratta di un beneficio fiscale che spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici.

La normativa, nell’ambito del Superbonus, ha introdotto due categorie di interventi, chiamandoli “trainanti” e “trainati”, che possono essere effettuati su edifici residenziali condominiali, unifamiliari e relative pertinenze. La regola è che deve essere realizzato almeno uno degli interventi “trainanti” per poter poi realizzare anche uno o più degli interventi “trainati”.

“le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.

Circ. n. 24/E del 2020

La maggiore aliquota, pari al 110% o a percentuali inferiori (a seconda), si applica solo se gli interventi «trainati» sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi «trainanti».

SUPER ECOBONUS miglioramento di almeno due classi energetiche.

SUPER SISMABONUS non è prevista la riduzione di classe sismica rispetto al Sismabonus

DURATA DETRAZIONE = 5 ANNI

Obbligo

È richiesto il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe.

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi cd. “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi cd. “trainati”, ovvero ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi) fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo ddue classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

soggetti beneficiari

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati dai seguenti soggetti:

  • i condomìni e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Le persone fisiche possono effettuare i lavori su un massimo di due unità abitative, fermo restando il riconoscimento della detrazione sulle spese per gli interventi sulle parti comuni degli edifici plurifamiliari che sono invece sempre possibili;
  • gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
  • Il Superbonus spetta anche alle “COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI” costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni” limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti. Per tali fattispecie, il Superbonus si applica sul costo dell’impianto fino alla potenza di 20 kW e per la quota riferita alla eccedenza (e, comunque, fino a 200 kW) spetta la detrazione pari al 50% delle spese, e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 riferito all’intero impianto

I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. Per soggetti IRES, si intende quelli passivi dell’Imposta sul Reddito delle Società, come per esempio, le società di capitali, gli Enti pubblici e gli enti privati, diversi dalle società e simili.

Villette – Soggetti ammessi nel 2023

Dal 2023 cambiano i requisiti di accesso al Superbonus per le villette. Secondo quanto previsto dal Decreto Aiuti Quater è possibile avere accesso al Superbonus al 90 % dal 1° gennaio 2023 per le villette o unità unifamiliari solo se:

  • si tratta di prima casa;
  • il contribuente possiede un reddito sotto i 15.000 euro variabile in base al “quoziente familiare” secondo un nuovo sistema di calcolo.

La legge semplificazioni 2021 prevede un prolungamento dei termini per cambiare la residenza ai fini dell’accesso alle agevolazioni prima casa nel caso si effettuino interventi detraibili con il Superbonus.

Il nuovo comma 10-ter dell’art. 119 prevede infatti che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi trainanti, il termine per stabilire la residenza è di 30 mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.

a chi spetta ancora il 110%
BENEFICIARICONDIZIONITERMINE SOSTENIMENTO SPESE
CONDOMINIAliquota al 110%, se: delibera assembleare dei lavori prima del 19 novembre 2022 e CILAS al 31.12.2022 delibera assembleare dei lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 e CILAS al 25.11.2022 richiesta titolo abilitativo al 31.12.2022 in caso di interventi di demolizione e ricostruzione 31 dicembre 2023
CONDOMINISe non ricorrono le condizioni precedenti, l’aliquota per le spese fino al 31 dicembre 2023 è al 90%. In ogni caso dal 31 dicembre 2023 scatta il decalage: 70% per spese sostenute nel 2024 65% per spese sostenute nel 2025 1°gennaio – 31 dicembre 2023 / 1°gennaio – 31 dicembre 2024 / 1°gennaio – 31 dicembre 2025
MINI CONDOMINI IN MONOPROPRIETÀ(edifici sino a 4 unità posseduti da una persona fisica) ONLUS, APS, ODV senza* i requisiti del co.10-bis, art. 119, DL 34/2020-legge 77/2020 (vedi la circolare di Agenzia delle entrate)Aliquota al 110%, se: CILAS al 25 novembre 2022 Richiesta titolo abilitativo al 31.12.2022 in caso di interventi di demolizione e ricostruzione31 dicembre 2023
MINI CONDOMINI IN MONOPROPRIETÀ(edifici sino a 4 unità posseduti da una persona fisica) ONLUS, APS, ODV senza* i requisiti del co.10-bis, art. 119, DL 34/2020-legge 77/2020 (vedi la circolare di Agenzia delle entrate)Se non ricorrono le condizioni precedenti, l’aliquota per le spese fino al 31 dicembre 2023 è al 90%. In ogni caso dal 31 dicembre 2023 scatta il decalage: 70% per spese sostenute nel 2024 65% per spese sostenute nel 2025 1°gennaio – 31 dicembre 2023 / 1°gennaio – 31 dicembre 2024 / 1°gennaio – 31 dicembre 2025
Onlus, Aps, Odv con* i requisiti del co.10-bis, art. 119, DL 34/2020-legge 77/2020-31-dic-25
UNIFAMILIARI E UNITÀ INDIPENDENTI IN EDIFICIPLURIFAMILIARI30% dei lavori realizzato entro il 30 settembre 2022, l’aliquota resta al 110%31-mar-23
UNIFAMILIARI E UNITÀ INDIPENDENTI IN EDIFICI PLURIFAMILIARIAliquota al 90%, se: unità abitazione principale del proprietario/titolare di altro diritto reale beneficiario con reddito complessivo familiare ≤ 15.000 euro (“quoziente familiare”)1°gennaio – 31 dicembre 2023
IACP-30-giu-23
IACPSe al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dell’intervento 31-dic-23
EDIFICI AMMESSI

Possono beneficiare del Superbonus le persone fisiche che vivono in:

  • condomini;
  • edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà;
  • edifici unifamiliari;
  • unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico
  • impianti per il gas
  • impianti per l’energia elettrica
  • impianto di climatizzazione invernale

Per “accesso autonomo dall’esterno” si intende invece un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino, anche di proprietà non esclusiva.

Altra condizione fondamentale per l’accesso al bonus è che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.

EDIFICI ESCLUSI

A/1 – Abitazioni di tipo signorile

A/8 – Abitazioni in ville

A/9 (per le unità immobiliari non aperte al pubblico) – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

Super Eco Bonus

SUPERECOBONUS

interventi trainanti

involucro

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

50.000 €

EDIFICIO UNIFAMILIARE

40.000 € x ui

+ pertinenze *

EDIFICIO MONOPROPRIETARIO

(da 2 a 4 unità) o CONDOMINIO

40.000 € x 8 ui

+ 30.000 € per le ui*

+Pertinenze *

CONDOMINIO  (da 2 a 8 unita)

impianto

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

30.000 €

EDIFICIO UNIFAMILIARE

20.000 € x ui

+ pertinenze *

EDIFICIO MONOPROPRIETARIO

(da 2 a 4 unità) o CONDOMINIO

20.000 € x 8 ui

+ 15.000 € per le ui*

+Pertinenze *

CONDOMINIO  (da 2 a 8 unita)

ui = unità immobiliari; 

ui* = unità immobiliari eccedenti le 8;

(*) Solo nel caso di condomini, concorrono al calcolo dei massimali anche le pertinenze, a patto che siano distintamente accatastate e che formino un corpo unico con il fabbricato. Queste si contano quindi come unità immobiliari.

interventi trainati

abbattimento barriere architettoniche

Spese per la realizzazione di interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.

ECOBONUS

Le spese di efficientamento energetico previste dall’Ecobonus, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento, quali, tra gli altri, l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, le schermature solari, la building automation, etc.

fotovoltaico

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, installati sugli edifici o sulle strutture pertinenziali.

colonnine di ricarica

Spese sostenute per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW.

Super Sisma Bonus

SUPERSISMABONUS

interventi trainanti

Attività

96.000 € x UI

+ pertinenze *

NON è OBBLIGATORIO che avvenga un miglioramento della classe di rischio sismico. Ma per il comma 1 bis dell’art. 16 del D.L. 63/2013 si stabilisce che la detrazione riguarda gli interventi di messa in sicurezza antisismica (art. 16 bis comma 1, lettera i) del D.P.R. 917/86) eseguiti solo su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 (comma 1 bis) e 3 (comma 1 ter) ai sensi dell’O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003, e  non 4.

Alcuni interventi:

  • il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti, ad esempio tra le pareti murarie, tra le pareti e le travi o i solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio e tra componenti prefabbricati);
  • interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti (solai), o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc. Compresa quindi la demolizione e ricostruzione del tetto, una delle opere più richieste e agevolate;
  • interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura di travi e colonne o loro porzioni (con qualunque tecnologia), volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento;
  • il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale;
  • intervento di consolidamento di un muro di contenimento pertinenziale (interpello n. 706/2021) a sostegno del terreno di basamento dell’immobile, qualora il professionista incaricato di asseverare, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, valuti efficace l’intervento al fine della riduzione del rischio sismico dell’edificio.

Sono ammessi gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione, qualora si configurino come un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione. Secondo la risposta 175/2021 dell’ Agenzia delle Entrate, nel caso di Supersismabonus, a differenza del SuperEcobonus, sono ammesse all’incentivo anche le spese sostenute per l’ampliamento.

 

 

interventi trainati

Sistemi di accumulo

Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

fotovoltaico

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il limite di spesa è stato ridotto a 1.600 € per ogni kW di potenza nominale.

È giusto sottolineare come, interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di sistemi di monitoraggio sismico  nel lungo periodo nonostante siano spesso citati come attività trainate rientrano di fatto nel medesimo limite di spesa dei 96.000 Euro in quanto ambedue riconducibili al medesimo Art. 16-bis del TIUR

Installazione di colonnine di ricarica elettriche

Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW.

Ogni unità immobiliare ha diritto di detrarre una sola colonnina.

Per questo intervento ci sono due differenti limiti di spesa:

  • 1.500 € per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;
  • 1.200 € per i condomìni che installano più di otto colonnine.

Ma

  • 2.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Installazione di impianti fotovoltaici

Accanto agli interventi direttamente associati all’efficientamento energetico, il Superbonus ingloba interventi che promuovono l’utilizzo delle energie rinnovabili.

Entra a fare parte degli interventi “trainati” quindi anche: l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, installati sugli edifici o sulle strutture pertinenziali, realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”.

TETTO DI SPESA:  48.000 €

Limite di spesa: 2.400 € x kW potenza nominale che corrispondono a 20 kW di potenza complessiva.

Se  interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica: 16.000 € x kW potenza nominale

Il Superbonus si applica all’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW realizzata da “comunità energetiche rinnovabili” o di Autoconsumatori, costituite come enti non commerciali o condomìni.

Interessante è la possibilità di installare gli impianti fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’edificiooggetto di intervento di riqualificazione. (Risposta n. 171 dell’Agenzia delle Entrate)

L’aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Mentre per la potenza eccedente 20 kW, spetta la detrazione al 50% con tetto di spesa di 96.000 euro.(Bonus Ristrutturazioni)

ISTALLAZIONE di SISTEMI DI ACCUMOLO

Il 110% viene assegnato per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

TETTO DI SPESA di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema

La detrazione relativa alle spese sugli impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo dell’energia è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Inoltre, la detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

I NOSTRI SERVIZI

prefattibilità [Convertito]

prefattibilità e studio del caso

  • Prefattibilità
  • Accesso agli atti per la verifica dello stato legittimo dell’immobile
  • Sopralluoghi di verifica conformità dei dati acquisiti e rilievi in campo
  • Acquisizione dei consumi reali
  • Diagnosi energetica
  • APE Convenzionale ante operam
  • Verifica detrazioni fiscali e valutazione dei requisiti tecnici
  • Asseverazione della classe di rischio allo stato di fatto

Progettazione

Progettazione

  • energetica
  • architettonica
  • strutturale
  • impiantistica

Progettazione in Bim

  • Computo metrico estimativo e preventivi
  • Assistenza cessione del credito o sconto in fattura (dove ancora possibile)
  • Asseverazione della congruità delle spese
  • Asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati da trasmettere all’ENEA
  • Asseverazione per l’efficacia degli interventi da SismaBonus

INIZIO LAVORI

  • Deposito della asseverazioni presso lo sportello unico per l’edilizia.
  • Piano delle sicurezze
  • Predisposizione, in caso di immobile vincolato, della documentazione per gli enti preposti.
  • Produzione SCIA edilizia
  • CILAS
  • Richiesta permessi di costruzione (Se non sono presenti opere edili, es. sostituzione impianto generatore di calore, o anche cambio infissi non ve ne è l’obbligo)
  • Direzione lavori

Avanzamento lavori dopo almeno il 30%

  • Gestione SAL (intermedi) e computi metrici quantità realizzate
  • Preparazione Asseverazione stato avanzamento lavori  e invio

Collaudo e chiusura lavori

  • Preparazione Asseverazione fine lavori e invio

Verso il Superbonus

  • Produzione APE post intervento
  • Supporto per il dialogo con l’Agenzia delle Entrate
  • Continuità supporto per la cessione del credito
  • Supporto per la produzione della documentazione per il Visto di Conformità
  • Nei casi specifici supporto per il dialogo con il GSE (nel caso esempio di installazioni di pannelli fotovoltaici l’energia non auto-consumata in sito deve essere ceduta alla rete)

Hai in mente un progetto di riqualificare e vorresti capire come sfruttare incentivi e detrazioni fiscali in un mix cucito su misura?