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Sismabonus & Supersismabonus 110%

dipartimento progettazione
strutturale
dipartimento progettazione
architettonica
Bonus Fiscali

Un unico referente

Ogni anno vengono definite nuove forme di incentivazione o vengono modificate le specifiche di quelle in corso. In questo senso è importante per soggetti pubblici e privati tenersi sempre aggiornati sulle novità introdotte o mantenere un rapporto con un consulente, che come noi, conosce a fondo questa materia.

Grazie al proprio know-how l’area CEM di Sacee è in grado di guidare i propri clienti verso la forma di incentivazione adeguata e più conveniente.

CEM

  • definisce la forma di incentivazione più appropriata;
  • valuta l’entità degli incentivi;
  • cura ogni aspetto dell’iter per l’ottenimento degli incentivi;
  • istruisce la pratica e le procedure per  l’ottenimento degli incentivi;
  • gira al soggetto richiedente gli incentivi ottenuti secondo gli accordi contrattuali.

Ma non solo. Tramite i sui Dipartimenti di progettazione Sacee sarà in grado di seguirti dal concept al cantiere tenendo monitorato tutto il processo al fine di garantire il risultato del rientro dell’investimento.

Siamo coperti da un PRODOTTO ASSICURATIVO che copre tutte le attività professionali relative a Ecobonus, Sismabonus e Superbonus quali ad esempio:

  •  Pratiche autorizzative
  • Attestati di Prestazione Energetica
  • Asseverazioni della Congruità delle Spese
  • Asseverazioni che dimostrano che l’intervento è conforme ai requisiti tecnici
  • Invio documentazione ad ENEA, Agenzia delle Entrate e altri Enti coinvolti

I NOSTRI SERVIZI

VERIFICA SISMICA

  • Due diligence
  • Ricerca Diagnostica
  • Analisi Geotecnica
  • Verifica detrazioni fiscali e valutazione e valutazione requisiti tecnici
  • Individuazione della classe di rischio
  • Asseverazione della classe di rischio allo stato di fatto

Progettazione

Progettazione per:

  • messa in sicurezza
  • miglioramento classe sismica
  • Certificazione della classe di rischio prevista con il conseguimento dei lavori previsti (Post intervento)
  • Computo metrico estimativo

DL e COLLAUDO

  • DL
  • Presentazione dell’autorizzazione una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)  presso il Comune con le asseverazioni delle classi di rischio pre e post.
  • Consulenza sconto in fattura e cessione del credito
  • Predisposizione modello dello stato avanzamento lavori (SAL) e per ogni stato avanzamento lavori  (fino a 3 per accedere già nella fase intermedia alla cessione del credito)
  • Collaudo statico

Verso il Superbonus

Predisposizione della documentazione di progetto e delle specifiche per il superbonus (da depositare verso lo sportello unico competente) quali:

  • Asseverazione dei requisiti tecnici minimi
  • Attestazione delle congruità delle spese sostenute  anche nelle fasi intermedie
  • Asseverazione dell’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico

Supporto per il dialogo con l’Agenzia delle Entrate

Sisma Bonus

UN BONUS PER GARANTIRE LA SICUREZZA

I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta ai fornitori che hanno eseguito i lavori. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegue il passaggio di 1 o 2 classi di rischio inferiore.

I soggetti beneficiari

La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

Altri contribuenti

Dal 2018, inoltre, le detrazioni possono essere usufruite anche:

  • dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati
  • dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono essere stati costituiti ed essere già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Le detrazioni spettano per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Tipologia Edifici

È possibile applicare l’incentivo su:

  • immobili residenziali,
  • immobile adibito ad attività produttiva,
  • sulle parti comuni dei condomini, qualora l’adeguamento sismico sia regolarmente certificato.

Lr opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zzone sismiche 1,2 e 3.

Gli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico

In linea generale gli interventi di “adeguamento sismico”, “miglioramento sismico” o “locali” vengono realizzati rispettivamente secondo queste modalità:

  • demolizione e ricostruzione totale (non mancano casi di interventi di ingabbiamento della costruzione in una nuova struttura che assorba tutte le sollecitazioni);
  • interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla norma;
  • interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti, come, ad esempio, migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati.

II sisma bonus si applica anche per gli interventi antisismici eseguiti su immobili residenziali e a destinazione produttiva posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione (risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018)

Massimali e detrazione

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure per l’Adeguamento antisismico , le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1 gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.

Per gli interventi eseguiti sui condomini la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare (considerando anche le pertinenze autonomamente accatastate) per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

(Per esempio, se l’edificio è composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione si calcola su un importo massimo di spesa di 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità). Essa sarà attribuita ai condòmini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea)

I costi detraibili

Oltre a quelli inerenti i lavori è possibile detrarre anche le spese necessarie per:

  • le indagini diagnostiche,
  • le indagini geotecniche,
  • le verifiche per la classificazione sismica,
  • la progettazione,
  • la direzione dei lavori,
  • il collaudo,
  • le autorizzazioni,
  • nonché gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ed al completamento dei lavori tipiche della manutenzione ordinaria o straordinaria quali ad es. tinteggiature, intonacature, pavimentazioni,etc. Vige infatti il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017).
Nel caso in cui l’iva sia un costo, (ad es. immobile di proprietà di una persona fisica) questa rientra tra quelli oggetto di detraibilità.

Detrazioni maggiori per le spese sostenute precedentemente il 1º luglio 2020

Interventi per la Riduzione di Rischio sismico degli edifici in zona 1, 2 e 3:

  • detrazione spese del 70%, se c’è il passaggio ad una classe inferiore di rischio
  • detrazione dell’80% se i lavori determinano la riduzione di 2 classi di rischio.

Chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a «rischio sismico 1», può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto:

  • 75% con passaggio a 1 classe di rischio inferiore;
  • 85% con passaggio a 2 classi di rischio inferiore (o più)

Entro il limite massimo di spesa di 96.000 Euro.

Il bonus unico condomini

Anche per il 2020 è in vigore il bonus unico condomini 2020, ossia, una detrazione fiscale per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 qualora finalizzati contemporaneamente alla riduzione del rischio sismico + riqualificazione energetica. Questa agevolazione oltre ad alzare la percentuale di detrazione consente di aprire un unico cantiere condominiale.

0 %
ALIQUOTA
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI

(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO

0 %
ALIQUOTA
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI

(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

Iter e documentazione

Prima di tutto è necessario consultare un professionista che, una volta condotte le campagne di indagini sulle strutture e le indagini geotecniche, tramite le analisi previste dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni individuerà la classe di rischio sismico allo stato di fatto. Il professionista predisporrà quindi il progetto degli interventi di miglioramento sismico e la certificazione della classe di rischio allo stato di fatto e quella conseguibile con i lavori previsti.

L’iter edilizio del Sismabonus si avvia con la presentazione allo sportello unico della SCIA con il progetto di miglioramento sismico e le certificazioni delle classi di rischio pre/ post intervento secondo i modelli predisposti dal M.I.T nel DM 65/2017 (allegato B).

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico all’ultimazione dei lavori dovranno attestare la conformità degli interventi realizzati al progetto depositato e la congruità dei costi sostenuti.

Cessione del credito e sconto in fattura

L’articolo 121 del Decreto legge n. 34, convertito con modiche con la legge n. 77 del 17 luglio, prevede che la detrazione spettante per definiti interventi (di cui al comma 2) possa essere tramutata in due opzioni:

  • nel cosiddetto “sconto in fattura”, fino all’importo massimo del corrispettivo dovuto;
  • in un “credito d’imposta cedibile” di valore pari a quello della detrazione originaria che può essere ceduto a terzi.

La prima opzione, quella dello sconto in fattura, è gestita dal fornitore che esegue gli interventi; in pratica, nella fattura di vendita, che conterrà l’indicazione dell’importo della fornitura e dell’iva (calcolata sul totale della fornitura), a piè di documento il fornitore indicherà l’importo dello sconto applicato.

Il valore dello sconto sarà al massimo pari al corrispettivo dovuto.

I beneficiari della detrazione fiscale (i cliente finali) possono optare, in alternativa, per la cessione del credito di imposta di pari ammontare, ma anche inferiore. La cessione può essere disposta in favore:

  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, che a loro volta potranno cedere il credito.
  • di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.
Una super sicurezza

SUPER SISMABONUS

Con il DECRETO RILANCIO 2020, per le spese relative agli interventi antisismici effettuate entro il 2021 limitatamente ad alcuni soggetti, la detrazione di imposta viene elevata al 110% con massimale di 96.000 a unità immobiliare indipendentemente dal miglioramento della classe di rischio; è necessario oltre al visto di conformità rilasciato da un fiscalista (solo nel caso in cui si voglia usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura), e l’attestazione delle classi di rischio pre/ post intervento secondo le Linee Guida i modelli predisposte dal M.I.T con il DM 65/2017 anche l’attestazione da parte del progettista e della D.L. della congruità dei costi sostenuti.

I soggetti beneficiari

I soggetti beneficari sono:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche’ dagli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle  spese per  interventi trainanti (gli interventi da simabonus sono tra questi) effettuati dal  condominio sulle  parti comuni. Sarà possibile ammetterli alla detrazione qualora la superficie delle unità residenziali sia superiore al 50% rispetto la superficie totale.

Quando la detrazione arriva al 110%

I lavori di miglioramento sismico ammessi a beneficiare del Sismabonus al 110%:

  • lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici;
  • lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori;
  • spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (in zona sismica 1, 2 e 3.

Gli interventi trainanti

I lavori di miglioramento sismico fanno da interventi trainanti per le seguenti tipologie di intervento:

  • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412;
  • Sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi
  • (articolo 119, comma 6);
  • Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale conti-nuo a fini antisismici
  • (articolo 119, comma 4-bis).

Per l’installazione di pannelli fotovoltaici deve essere prevista la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa  dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.  Con i limiti di spesa indicati per il SuperEcobonus

Sonde e case

Il Supersismabonus, come il Sismabonus, vale anche per le seconde case.

Inoltre, con il cosiddetto “Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche” è prevista l’estensione dell’agevolazione Supersimsmabonus per gli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, 2, e 3 (quest’ultime due zone a seguito della disposizione introdotta dal DL n.34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, ove consentita dalle norme urbanistiche.

L’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori. In pratica, salvo precisazioni e modifiche al D.L. Rilancio in fase di conversione in legge, le modalità operative previste sono quelle del Sismabonus.

I vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista ordinariamente dal Tuir è elevata al 90%.

Certificazione necessaria

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per il sismabonus è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. In caso però di cessione del credito.

Il visto di conformità è rilasciato:

  • dottori commercialisti;
  • ragionieri;
  • periti commerciali;
  • consulenti del lavoro;
  • responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati (TECNICI ABILITATI) della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, dell’efficacia degli interventi. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato

Perché si parla di tecnici abilitati per le asservazioni e le attestazioni

L’asseverazione riguarda l’efficacia degli interventi e la congruità delle spese, viene effettuata da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori, collaudo statico. Viene depositata allo sportello unico competente (articolo 5 del dpr 380/2001).

Per poter rilasciare l’asseverazione, i tecnici devono essere abilitati alla progettazione di edifici e impianti ed essere iscritti nei relativi ordini e collegi professionali. Rientrano in queste caratteristiche gli ingegneri, gli architetti e, a determinate condizioni, i geometri.

IMPORTANTE:  I professionisti che sono chiamati a rilasciare le attestazioni o asseverazioni, sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. L’assicurazione per la responsabilità civile da parte del/i professionista/i incaricato/i, quindi, deve riferirsi ad un valore non inferiore ai 500.000 euro.

Non sai quale incentivo può agevolarti?

Quale documentazione predisporre e cerchi un professionista abilitato che sappia guidarti tra i diversi meccanismi incentivanti per l’edilizia?